Malasanità: risarcimento dei danni a carico del Ministero della salute se per il consulente d’ufficio la colpa della malattia è della vaccinazione.
La vaccinazione esavalente: c’è chi è a favore e chi contro; tra i detrattori quelli secondo cui essa potrebbe procurare autismo. E, non è la prima volta che un consulente tecnico d’ufficio (CTU), nominato dal tribunale, propende per la tesi più allarmistica. Peraltro, proprio a Milano, dove già c’era stato un precedente simile nel 2014, anche oggi il Tribunale ha ritenuto di dover condannare il ministero al risarcimento dei danni nei confronti di un bambino divenuto autistico dopo l’esavalente [1]: le conclusioni del consulente del giudice sono asseverate dalla stretta successione temporale fra la somministrazione e i disturbi.
Secondo la perizia, è meno probabile che la causa dell’autismo sia da attribuirsi a un fattore genetico (come sostiene il ministero della Salute) che non il contrario, ossia che il disturbo sia stato o almeno concausato dalle dosi inoculate con le iniezioni di vaccino.
Il ministero viene così condannato a versare un assegno bimestrale per tutta la vita al bambino sfortunato secondo gli indennizzi stabiliti dalla legge del 1992 [2].
Secondo la ricostruzione del perito la tesi della malattia genetica non è plausibile perché non c’è “alcuna specifica costante alterazione trasmissibile del materiale cromosomico”. Nel caso di specie, il disturbo deve ritenersi causato, o almeno concausato, sulla base di un polimorfismo che lo ha reso suscettibile alla tossicità di uno o più ingredienti (o inquinanti), dal vaccino somministrato in tre dosi.
Il precedente caso del 2014
Già nel 2014 il Tribunale del Lavoro di Milano aveva affermato l’esistenza di “un nesso causale” tra il vaccino esavalente Infanrix Hexa Sk (contro difterite, tetano, poliomelite, epatite b, Haemophilus influenzae di tipo B e pertosse) prodotto da GlaxoSmithKline e l’autismo. La pronuncia aveva così condannato il ministero della Salute (che ha “adottato” questo farmaco) a versare per tutta la vita un assegno bimestrale a un bimbo di nove anni affetto dalla patologia, al quale nel 2006 fu iniettato il vaccino.
Le tabelle mostrano i cosiddetti “eventi avversi dell’Infanrix Hexa Sk”, gli effetti collaterali del vaccino esavalente “emersi nel corso della sperimentazione clinica pre-autorizzazione o successivamente, fra l’ottobre 2009 e lo stesso mese del 2011”. Il perito del Tribunale milanese fa in particolare riferimento a “cinque casi di autismo segnalati durante i trial, ma omessi dall’elenco degli effetti avversi sottoposto alle autorità sanitarie per l’autorizzazione al commercio”.
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La sentenza
LA MASSIMA
Il ministero della Salute deve essere condannato al pagamento dell’indennizzo di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 210/92, dell’indennizzo nella misura prevista per la I categoria della tabella A del Dpr 834/81, integrato da una somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale di cui alla legge 324/59, in favore del soggetto che dopo la vaccinazione esavalente è risultato affetto da una sindrome autistica, dovendosi rilevare sulla base della Ctu le concrete possibilità per cui si ritiene più probabile che non l’incidenza causale della vaccinazione in parola sulla patologia riscontrata dal bambino, dovendosi osservare che in tema di responsabilità civile, qualora l’evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell’articolo 41 Cp – norma di carattere generale, applicabile nei giudizi civili di responsabilità – in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l’evento, essendo quest’ultimo riconducibile a tutte, risultando l’analisi del consulente del giudice ulteriormente asseverata dalla stretta
[1] Trib. Milano, sent. n. 2664 del 23.09.2014.
[2] Art. 2, comma 1, della legge 210/92.
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