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 › Cannabis THC › Cannabis fra legalizzazione, depenalizzazione e proibizionismo: l … – International Business Times Italia

Cannabis fra legalizzazione, depenalizzazione e proibizionismo: l … – International Business Times Italia

Redazione Luglio 18, 2015     No Comment    

Da qualche giorno nell’androne della politica si è tornati a parlare di cannabis e legalizzazione. Ad avviare la discussione è stata una proposta di legge cui ha lavorato attivamente un gruppo interparlamentare di 113 deputati, il cui elenco può essere consultato qui. La stessa proposta, presentata ufficialmente a Montecitorio mercoledì 15 luglio, è stata inoltre co-firmata trasversalmente da 218 parlamentari.

Cosa dice la proposta

Sostanzialmente il progetto portato avanti dall’intergruppo ha come obiettivo non tanto la depenalizzazione, quanto piuttosto la legalizzazione della sostanza. Tra le principali novità, questa punta ad introdurre nuove disposizioni in materia di possesso, autocoltivazione e vendita.

Possesso

Come è possibile leggere sul portale web a sostegno della proposta dell’intergruppo, il testo definisce lecita la detenzione di cannabis per uso ricreativo per una quantità di sostanza pari a 5 grammi, innalzabili a 15 “in privato domicilio”. In questi termini, il possesso non è sottoposto ad alcuna autorizzazione “né ad alcuna comunicazione a enti o autorità pubbliche”. Inoltre, è “consentita la detenzione di cannabis per uso terapeutico entro i limiti contenuti nella prescrizione medica”, anche qualora questa superi il tetto massimo consentito per il possesso a scopo ricreativo.

Autocoltivazione

Stando alla proposta di legge, se questa dovesse essere approvata così com’è sarà possibile per un privato cittadino maggiorenne coltivare un massimo di 5 piante di sesso femminile. Per procedere all’autocoltivazione, il testo specifica che agli interessati sarà “sufficiente inviare una comunicazione all’Ufficio regionale dei Monopoli competente per territorio”, senza la necessità di ottenere una specifica autorizzazione.

Nello stesso ambito, la proposta di legge regolamenta la “coltivazione in forma associata” – il modello, per stessa dichiarazione dell’intergruppo, è quello dei cosiddetti ‘cannabis social club’ spagnoli -, dando così la possibilità ad un massimo di 50 persone di coltivare collettivamente le 5 piante di sesso femminile consentite a ciascuno. Per procedere all’autocoltivazione con tale modalità, sarà necessario attendere “trenta giorni dall’invio della comunicazione all’Ufficio regionale dei Monopoli competente per territorio”.

Vendita

Con la proposta di legge verrebbe “istituito il regime di monopolio per la coltivazione delle piante di cannabis, la preparazione dei prodotti da essa derivati e la loro vendita al dettaglio”. Tutte queste attività, previa autorizzazione, saranno quindi consentite in “negozi dedicati forniti di licenza dei Monopoli”.

Come funziona ad oggi la disciplina

Con la sentenza della Consulta dell’anno scorso, la controversa legge ribattezzata Fini-Giovanardi è stata dichiarata incostituzionale. Dal 2006 al 2014, tuttavia, questa ha disciplinato la materia puntando ad un profondo e sostanziale proibizionismo. In tal senso, le pene detentive tanto per il possesso quanto per lo spaccio furono alzate notevolmente, mentre fu annullata la distizione tra le droghe leggere (marijuana e hashish in particolare) e pesanti.

Dopo la bocciatura della Corte Costituzionale, la Fini-Giovanardi è stata sostituita dalla legge che la precedeva, la Iervolino-Vassalli del 1990. Parzialmente abrogata da un referendum promosso dai Radicali nel 1993 (furono eliminate le pene detentive per l’uso personale), questa stabilisce illegale l’utilizzo per scopo ricreativo di ogni sostanza stupefacente, comportamento punibile attraverso pene amministrative. Al contrario, per la produzione e lo spaccio è previsto il carcere, seppur tenendo in considerazione la natura di ogni singolo caso.

Più recentemente, alla Iervolino-Vassalli è stato ‘sovrapposto’ un decreto legge approvato nel marzo 2014 dall’allora governo Letta. Questo, oltre a reinserire definitivamente la distinzione tra droghe leggere e pesanti, abbassa le pene detentive per lo spaccio di piccola entità (da 6 mesi a 4 anni, cui si può aggiungere una multa dai mille ai 15 mila euro), dando la possibilità ad un condannato per reati minori connessi allo spaccio o al possesso di stupefacenti di convertire il periodo detentivo con un servizio di pubblica utilità.

Tra depenalizzazione e proibizionismo: un confronto con le diverse realtà europee

Tornando alla proposta di legge che ha rinvigorito il dibattito sulla legalizzazione o meno della cannabis nel Belpaese, come si pone questa rispetto alle norme che regolano il possesso di marijuana o hashish nel resto d’Europa? Innanzitutto una precisazione: nessun paese del Vecchio Continente (nemmeno l’Olanda, luoghi comuni a parte) ha totalmente legalizzato marijuana e hashish.

Piuttosto, tra i diversi Paesi europei le normative variano tra una più o meno profonda depenalizzazione e un altrettanto ondivago proibizionismo. L’attuale quadro, quindi, garantirebbe all’Italia un vero e proprio primato per quanto riguarda la legalizzazione; a condizione, ovviamente, che la proposta di legge venga approvata così com’è.

Modelli di (diversa) depenalizzazione: Spagna…

A meno che non avvenga in luogo pubblico e implichi una grande quantità di sostanza, in Spagna il possesso e il consumo di cannabis non sono di per sé ritenuti illegali. Inoltre, un privato cittadino può coltivare marijuana per un numero variabile tra le 3 e le 5 piante.

Come già accennato, questa libertà ha fatto nascere proprio in Spagna i ‘cannabis social club’, punti d’incontro tra privati cittadini che autocoltivano piante di marijuana. All’interno di questi, ma pur sempre tra le mura domestiche, sono consentite tanto la distribuzione (senza scopo di lucro) e la produzione, quanto il consumo.

Per quanto riguarda le pene in caso di illeciti, queste sono in particolar modo amministrative. Tuttavia, in base a specifiche aggravanti che vanno dalla natura della sostanza allo spaccio a minorenni, la legge prevede anche la detenzione. Così come in Italia con l’abolizione della Fini-Giovanardi, anche in Spagna è quindi in essere una distinzione tra droghe leggere e pesanti.

…e Olanda

Nonostante quanto universalmente ritenuto, la cannabis in Olanda non è considerata legale. Al contrario, questa ha avuto diverse fasi di depenalizzazione.

In tal senso, con una netta distinzione tra droghe leggere e pesanti, il possesso, la produzione e la vendita di sostanze stupefacenti sono illegali. Tuttavia, per quanto entro paletti piuttosto rigidi, per la cannabis la legislazione prevede norme più ‘soft’.

Per quanto riguarda ad esempio i coffee shop, questi possono vendere una quantità non superiore ai 5 grammi per persona al giorno, e l’accesso è vietato ai minori di 18 anni. Al contrario, lo spaccio è considerato illegale e quindi punito, così come è punita la detenzione. A norma di legge, invece, il consumo non costituisce una violazione, in termini giuridici.

Il proibizionismo tra Francia…

A differenza di quanto visto fino a questo punto, oltralpe non vi è alcuna distinzione tra droghe leggere e pesanti. In tal senso, la detenzione e l’uso di sostanze stupefacenti è considerato illegale e punibile ai sensi di legge.

In caso di denuncia e condanna per consumo personale, in Francia è prevista una pena massima detentiva di un anno e il pagamento di una multa che può arrivare fino a 3750 euro. Tuttavia, caso per caso, la pena può anche essere solo amministrativa per un massimo di 1875 euro. Al contrario, nell’eventualià che siano rilevate delle aggravanti, il codice penale prevede un massimo di 5 anni di carcere e una multa fino a 7 mila e 500 euro.

… e Svezia

Nel Paese scandinavo, la detenzione e l’uso di sostanze stupefacenti è in ogni caso severamente vietato. Nello specifico, a norma di legge il possesso è punito secondo tre diversi gradi di gravità, nella cui valutazione hanno un certo peso la sostanza e la quantità della stessa.

Nel primo caso, relativo quindi ai reati minori, sono previste multe e fino ad un anno di carcere. Nel secondo, reato ordinario, la pena detentiva sale fino ad un massimo di 3 anni. Nell’ultimo caso, reati gravi, gli anni di carcere per la detenzione possono andare da un periodo minimo di 2 anni ad un massimo di 10.

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Autore: Redazione

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